Terzo settore – come abbiamo già detto in precedenti articoli, uno dei cambiamenti più significativi introdotti con Dgl.s 117/2017 è la costituzione del R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) una rivoluzione per il terzo settore, ma a che punto siamo con la sua operatività? Quali sono le modalità di iscrizione a questo registro?
Il 15 settembre 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il decreto di “definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore” da questo momento in poi il R.U.N.T.S. che tanto aveva fatto parlare di se, è passato dalla teoria del D.Lgs 117/2017 alla pratica. Con questo decreto, oltre a stabilire delle date per l’operatività del registro, il ministero ha sancito le modalità di iscrizione per i vari E.T.S.
non per tutti gli enti del terzo settore la procedura di iscrizione al nuovo registro è uguale, alcuni di essi come le A.P.S. e le O.D.V. iscritti nei previgenti registri regionali e provinciali, potranno beneficiare di un passaggio semplificato, quasi automatico, ed articolato su più fasi.
Diversi saranno anche i tempi che il RUNTS dovrà rispettare per i controlli da effettuarsi sugli enti in attesa di iscrizione al nuovo registro.
Le associazioni di nuova costituzione non iscritte in precedenza ad altri registri potranno difatti rivolgersi direttamente al RUNTS il quale in questo caso dovrà analizzare le istanze entro 60 giorni. (a questo link la procedura pe le associazioni di nuova costituzione)
le ONLUS presenti nella lista degli enti iscritti all’Anagrafe alla data del 22 novembre 2021 a cura dell’Agenzia delle Entrate, potranno presentare domanda di iscrizione entro il 31 marzo dell’esercizio successivo alla data di operatività del registro, Gli enti che conseguiranno l’iscrizione nel RUNTS su loro richiesta, saranno cancellati dall’Anagrafe delle Onlus. Questa cancellazione, tuttavia, non integra lo scioglimento dell’ente e pertanto non vi sarà l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio. Invece in caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione nel RUNTS entro il termine del 31 marzo sopra richiamato, le Onlus avranno l’obbligo di devolvere il loro patrimonio, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nell’Anagrafe delle Onlus.
Per chi fosse interessato ad approfondire la procedura per le ONLUS l’agenzia delle entrate ha pubblicato un comunicato stampa il 28 marzo 2022 a questo link.
in generale la data significativa per il R.U.N.T.S. è stata il 22 Novembre 2021 data in cui di fatto il registro ha aperto i battenti, o comunque ha innescato tutte le procedure a lui collegato e in generale alla riforma del Terzo Settore.
da questa data infatti è iniziata materialmente la trasmigrazione automatica degli enti quali APS e ODV iscritti alla data del 22 novembre, giorno precedente a quello in cui il RUNTS è stato pubblicato, rispettivamente ai registri di cui alla legge 383/2000, e l. 266/1991, la quale doveva iniziare con la pubblicazione del registro unico e terminare entro 90 giorni da tale data.
infatti dal 21 febbraio data entro la quale il processo di trasmigrazione può considerarsi concluso, gli uffici territorialmente competenti del RUNTS hanno 180 giorni per effettuare i controlli sulla documentazione ad essi pervenuta e determinare se risulta completa ed idonea alla registrazione dell’ente considerato, o mancante in qualche aspetto, od in ultima istanza inadatta alla registrazione, comportando così l’impossibilità per l’associazione di vedersi perfezionare l’iscrizione al registro unico.