Anche gli ETS inviano entro il 16 marzo la Certificazione Unica per i compensi erogati , nel corso del 2022  a lavoratori dipendenti e assimilati e ad autonomi.

Gli ETS nello svolgimento della loro attività possono avvalersi di dipendenti ovvero di prestazioni professionali o occasionali. In questo caso l’ETS assume la veste di sostituto d’imposta andando ad operare, ove previsto, le ritenute a titolo d’acconto sui compensi erogati.

Oltre a pagare i compensi e versare le ritenute, il sostituto d’imposta  deve trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate,  le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi erogati nell’anno.

Per l’anno d’imposta 2022, il termine per la trasmissione delle certificazioni all’Agenzia delle Entrate è il 16 marzo 2023, termine entro cui le stesse devono anche essere consegnate ai percipienti.

La certificazione dovrà essere corrisposta al percipiente con mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuta consegna (a mano con firma per ricevuta, a mezzo pec, a mezzo racc a/r)

Nel caso di ETS che non si avvalgono di dipendenti, la certificazione dovrà essere rilasciata a fronte di compensi erogati a professionisti o per prestazioni occasionali.

In particolare si tratterà di certificare i compensi erogati e le ritenute versate, fermo restando che la certificazione dovrà essere predisposta anche per i professionisti che operano in regime forfettario e per i quali quindi non è stata versata nessuna ritenuta.

L’ETS dovrà quindi prestare attenzione alle parcelle pagate per prestazioni professionali e ai compensi erogati a fronte di prestazioni occasionali.

La Certificazione Unica, che va predisposta secondo il modello ministeriale disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dovrà essere consegnata al percipiente e contestualmente trasmessa all’Agenzia delle Entrate, direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione attraverso il canale Fisconline, o tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

La trasmissione all’Agenzia delle Entrate dovrà avvenire entro il 16 marzo per le certificazioni relative a redditi di lavoro dipendente e compensi occasionali, ciò al fine di consentire che gli stessi dati possano essere inseriti nei 730 precompilati che saranno messi a disposizione dei contribuenti  a partire dal 30 aprile, nell’area dedicata del sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Per le certificazioni relative a redditi esenti o a redditi per i quali non è possibile utilizzare la dichiarazione precompilata (ad esempio, reddito di lavoro autonomo professionale,) si potrà procedere alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2023.

L’ETS sostituto d’imposta sarà poi tenuto a presentare, in riferimento all’anno 2022, entro il 31.10.2023 il modello 770/2023 in cui dovranno essere dichiarate tutte le ritenute operate nel corso del 2022.

Nell’ipotesi di un ETS senza dipendenti, che ha erogato compensi per prestazioni occasionali nel modello 770/2023 saranno indicati tutti i compensi lordi erogati e tutte le ritenute versate con codice tributo 1040 a fronte di prestazioni professionali o occasionali. Non dovranno essere indicati nel modello 770/2023 i compensi erogati nel 2022 a lavoratori autonomi che operano in regime forfetario e per i quali quindi non sono state operate ritenute

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