Chi sono gli ETS e cosa cambia? Breve analisi introduttiva sulla normativa degli Enti del Terzo Settore ed evoluzione degli stessi. Quali sono i cambiamenti introdotti e qual è il “disegno” che il legislatore ha introdotto?
Terzo Settore – Come abbiamo già accennato nell’articolo introduttivo alla Rubrica, il sistema di Welfare nazionale è in continua trasformazione. L’abbandono del vecchio Welfare State assistenzialista, in cui ero lo Stato a provvedere ai primordiali bisogni della popolazione, lascia spazio ad un nuovo modo di concepire la qualità della vita e soprattutto si interroga su chi dovranno essere gli attori del nuovo Welfare. Con la riforma del Terzo Settore, su base europeista, si ridisegna il nuovo modo di rispondere alla vastità di bisogni che risultano ormai essere indispensabili. Si tratta non solo di bisogni umani, manche anche territoriali, naturali e di tutta la sfera del vivere umano. Bene.
A questo punto è necessario immaginare cosa si intende per Terzo Settore e chi sono i soggetti qualificati a farne parte. Dunque, la filiera di produzione di servizi e prestazioni in favore dell’uomo e del suo ambiente parte certamente da una matrice statale che regola, attraverso strumenti legislativi e linee guida, i rapporti e le modalità generali di soddisfacimento dei bisogni.
Questo stato regolatore concede la possibilità di realizzare specifiche attività di interesse ad enti privati sia for-profit (secondo settore) che non- profit (Terzo Settore). Il Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 definisce chi sono questi enti all’articolo 4 comma 1:“ Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le societa’ di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle societa’ costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita’ civiche, solidaristiche e di utilita’ sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o piu’ attivita’ di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualita’ o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.
Una volta aver specificato chi può esser qualificato come ETS, riscontrati necessari adeguamenti statutari, bisogna capire per quali scopi generali sono chiamati a svolgere. Il Codice, infatti, specifica quali sono le attività ritenute di interesse generale meglio definite come quelle attività utili alla collettività che si stono storicamente affermate come indispensabili. Chi pensa ai disabili, all’ambiente, alla cultura, alla ricerca, al patrimonio etc.? La risposta è semplice. Gli Enti del Terzo Settore. Essi, per la loro natura giuridica e sociale, hanno i presupposti per interessarsi ai bisogni per i quali è antitetico avere un approccio speculativo. Ora è importante capire il passaggio a questa nuova dimensione.
Che fine faranno tutte le associazioni che non si vogliono qualificare come ETS? Continuano ad esistere fino all’abrogazione delle vecchie leggi frammentarie e poco strutturare. Inoltre non potranno ricevere benefici fiscali, finanziari e di crescita nei rapporti con la P.A.. Il cambiamento parte dalla società civile che si organizza in modo qualificata e persegue quello specifico scopo di utilità sociale.