L’attività gratuita del volontario e l’obbligo assicurativo dell’ETS
Il volontario è colui che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Se l’art 17 del D.Lgs 117/2017 (CTS) prevede che gli ETS possano avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, lo stesso CTS nel disciplinare in maniera specifica gli ETS costituiti in forma di ODV e APS, prevede che gli stessi si avvalgano in maniera prevalente di volontari per lo svolgimento delle loro attività di interesse generale.
Infatti oltre a stabilire che ODV e APS svolgono le attività di interesse generale avvalendosi prevalentemente dell’apporto dei volontari, il nuovo codice stabilisce anche dei limiti alla possibilità per questi Enti di assumere dipendenti.
In particolare per le ODV il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50 per cento del numero dei volontari, mentre per le APS il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50 per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
La figura del volontario viene quindi distinta dalla figura dell’associato potendo le stesse coincidere o meno nella stessa persona. Così potremo avere il caso dell’associato volontario cioè di colui che paga la quota, partecipa alle assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo e presta la propria opera nello svolgimento della attività dell’ente in maniera libera e gratuita; dell’associato non volontario cioè di colui che paga la quota, partecipa alle assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo ma non si impegnano nelle attività dell’ente; del volontario non associato, cioè di colui che si impegna liberamente e gratuitamente nelle attività dell’ente, ma non versa la quota e quindi non partecipa alle decisioni assembleari.
I volontari, associati o meno, dovranno essere iscritti nel registro dei volontari che dovrà essere vidimato, da un notaio o da altro pubblico ufficiale abilitato ( in genere il segretario comunale del comune dove ha sede l’ETS) prima della sua messa in uso.
Nel registro saranno riportati per ogni volontario, i dati anagrafici, la residenza e la data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato presso l’Ente.
Tale registro è necessario al fine di procedere alla stipula della polizza assicurativa, obbligo previsto dall’art 18 del D. lgs 117/2017 che incombe in capo all’ETS al fine di tutelare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Il decreto ministeriale 6 ottobre 2021 ha previsto che le polizze assicurative stipulate dagli enti del Terzo settore, possano essere “collettive” o “numeriche”, e devono essere predisposte dalle imprese assicuratrici in modo da garantire la massima trasparenza delle condizioni e l’assenza di discriminazioni nell’accesso dei volontari alla tutela assicurativa.
L’attività di volontario è libera e gratuita ed è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Il volontario non può essere retribuito in nessun modo, neppure dal beneficiario delle attività svolte.
Al volontario potranno essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo con apposito regolamento.
Il CTS introduce una novità rappresentata dalla possibilità di autocertificare il rimborso, senza quindi allegare i giustificativi di spesa, nei limiti di 10 euro giornalieri e 150 mensili a condizione che il Consiglio Direttivo abbia previsto le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali sia ammessa l’autocertificazione come modalità di rimborso e che il volontario garantisca la conservazione della documentazione delle spese sostenute, corrispondenti alle condizioni deliberate dal Consiglio Direttivo per questo tipo di rimborso.
Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.