Dai nuovi schemi di rendiconto alla piattaforma digitale
Il 5 per mille rappresenta per gli ET una importante risorsa per il sostentamento delle proprie attività.
Si tratta di un meccanismo che permette ai contribuenti di devolvere, in sede id presentazione della dichiarazione dei redditi, una percentuale pari al 5 per mille dell’imposta Irpef a enti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale.
Per poter accedere al beneficio del 5 per mille gli Enti devono essere accreditati presso le amministrazioni competenti. Per gli ETS si tratta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nello specifico in sede di iscrizione al RUNTS gli ETS devono dichiarare se intendono accreditarsi al cinque per mille.
In ogni caso è possibile accreditarsi successivamente all’iscrizione entro il 10 aprile di ogni anno.
I beneficiari del 5 per mille devono rispettare dei precisi obblighi di rendicontazione, in ottemperanza al principio di trasparenza al fine di rendere conoscibili in modo chiaro alla generalità dei consociati le informazioni più importanti attinenti all’impiego delle risorse finanziarie disponibili e al perseguimento dei relativi fini statutarie e fare in modo che siano posti in condizione di operare una scelta maggiormente consapevole di sostenere o di non sostenere gli enti del Terzo settore
Per gli ETS il M.L.P.S. ha emanato delle linee guida per sostenere gli ETS nell’adempiere all’obbligo di rendicontazione, prevedendo norme generali che valgono per tutti gli ETS e delle specificità nelle formalità da rispettare a seconda della entità del contributo.
Tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dall’ammontare dell’importo percepito, hanno l’obbligo di redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo e di conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto.
Le spese per essere ammissibili devono essere realmente pagate con mezzi tracciabili e giustificate da appositi documenti fiscali (es. fatture, buste paga, ricevute, ecc).
Le spese devono essere adeguatamente registrate nella contabilità del soggetto beneficiario e devono ricadere entro i 12 mesi successivi alla data di percezione del contributo , con la facoltà di poter rendicontare anche le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione – da parte dell’Agenzia delle entrate – dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi ed esclusi recante gli importi spettanti per ciascun beneficiario.
I documenti giustificativi devono essere annullati con dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del “contributo cinque per mille” e l’anno finanziario di riferimento.
Sono ammissibili solo spese non già imputate ad altri contributi privati o pubblici (regionali, nazionali, comunitari, ecc.) se non per la parte residua (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa spesa).
Le linee guida individuano le spese non ammissibili per cui non sarà possibile utilizzare il contributo derivante dal cinque per mille per coprire, in tutto o in parte, le spese di pubblicità sostenute per realizzare campagne e attività di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille.
Non potranno inoltre essere riconosciute:
- le uscite effettuate a titolo di investimenti finanziari;
- le somme in pagamento di multe e sanzioni, tanto civili quanto amministrative;
- le spese non costituenti esborso finanziario in quanto sostenute tramite compensazione di crediti;
- le spese sostenute dopo la cessazione dell’attività istituzionale dell’ente (es. dopo la delibera di messa in liquidazione dell’ente stesso).
A partire dall’anno finanziario 2021:
- Gli ETS beneficiari di un contributo inferiore a euro 20.000,00 a partire dall’anno finanziario 2021 utilizzeranno lo schema di rendiconto disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al quale allegheranno l’elenco dei giustificativi di spesa e una breve relazione illustrativa redatta in forma discorsiva e deve fornire nella prima parte una breve presentazione dell’ente, con l’indicazione delle attività di interesse generale che esso svolge e nella seconda parte, deve rappresentare in maniera sintetica, chiara e trasparente– le informazioni necessarie a dar conto delle attività concretamente svolte con le somme ricevute a titolo di cinque per mille.
- Gli Ets beneficiari di un contributo uguale o superiore a euro 20.000,00 dovranno presentare il rendiconto, corredato da elenco dei giustificativi di spesa e relazione illustrativa tramite apposita piattaforma digitale disponibile sul portale servizi.lavoro.gov.it La presentazione dovrà entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione.
Tali ETS, inoltre, dovranno pubblicare sul proprio sito web, entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto, gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa, dandone comunicazione entro i successivi sette giorni all’Amministrazione erogatrice.
In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di trenta giorni; in caso di inerzia provvede all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito.
Inoltre, i contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi:
a) qualora l’erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;
b) qualora venga accertato che il contributo erogato sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario ovvero per spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille;
c) qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione;
d) qualora gli enti che hanno percepito contributi non inviino il rendiconto e la relazione, laddove obbligati;
e) qualora, a seguito di controlli, l’ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all’ammissione al beneficio; f) qualora l’ente, dopo l’erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti, invece, aver cessato l’attività o non svolgere più l’attività che dà diritto al beneficio, prima dell’erogazione delle somme medesime